Le polizze assicurative per amministratori, quadri e dirigenti che hanno lo scopo di evitare loro perdite patrimoniali a seguito di azioni di responsabilità civile promosse da terzi contro di essi o nei confronti del datore di lavoro non costituiscono benefit.
Per quadri e dirigenti, l’obbligo per il datore di lavoro di stipulare l’assicurazione discende, rispettivamente, da norme di legge (art. 5 legge 190/85) e contrattuali (art. 7 CCNL). Per gli amministratori, da una delibera dell’assemblea dei soci.
Le somme non costituiscono reddito per dipendenti e amministratori in quanto:
– per i premi pagati a favore dei dipendenti, sono somme che corrispondono ad un esclusivo interesse del datore di lavoro che, altrimenti, potrebbe essere chiamato a rispondere, direttamente o indirettamente, dei danni provocati dai dipendenti a terzi;
– per i premi pagati a favore degli amministratori in quanto i rimborsi costituiscono la reintegrazione della decurtazione patrimoniale subita a seguito del risarcimento del danno e vi è, comunque, anche in questo caso, un interesse del datore di lavoro.