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Ultime novità in campo fiscale

Compensi agli amministratori e ai sindaci

Dalla audizione del sottosegretario alle finanze Natale d’Amico alla Camera:

“Le tariffe professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri disciplinano le competenze per gli incarichi nei collegi sindacali. Nessun altro tariffario prevede questo. Di conseguenza l’attività di sindaco non compete a nessun altra categoria professionale al di fuori delle due indicate.

Nessun tariffario professionale prevede i compensi per gli amministratori: questi possono essere determinati solo dall’assemblea.

Ne consegue che il compenso di un amministratore non può mai essere reddito professionale, ma solo collaborazione coordinata e continuativa.

Dal punto di vista previdenziale, dottori commercialisti e ragionieri versano alla rispettiva cassa i contributi sui compensi sindacali e all’INPS quelli sugli emolumenti come amministratori. Tutti gli altri soggetti (avvocati e consulenti del lavoro) versano all’INPS sia i contributi sui compensi sindacali che quelli come amministratori.

Tutti gli amministratori possono ricevere benefit fiscalmente protetti, tranne i prestiti (art. 2624 c.c., a meno che la società non sia una banca). Le stock option sono negate ai sindaci, che sono i controllori della società.

Trasferte: per i sindaci dottori commercialisti o ragionieri, vanno fatturate con IVA e RA; in tutti gli altri casi si applicano le norme dei dipendenti.

IVA: solo sui compensi sindacali pagati a dottori commercialisti o ragionieri. I compensi come amministratore e come sindaco pagati ad altri soggetti sono esenti IVA.

Fonte: Sole 24 ore del 15/02/2001 pag. 21