Il prelievo di fondi dalle casse sociali effettuato dal socio accomandante costituisce un comportamento illecito, ma non può essere equiparato all’ingerenza nella gestione della società. Solo tale circostanza comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata da parte del socio accomandante.
Nella stessa sentenza la Cassazione sottolinea che la situazione di “socio occulto” di una società in accomandita semplice attribuisce alla persona la mera qualifica di “socio”, senza peraltro aggiungere quella di “accomandatario”, che può essere attribuita solo se il socio contravviene al divieto di compiere atti di amministrazione (atti di gestione aventi influenza decisiva o almeno rilevante, e non già atti esecutivi o su ordine dell’amministratore).