Se un’attività viene esercitata in forma societaria, deve essere assoggettata a dichiarazione di fallimento; compete all’imprenditore l’onere di provare di essere “piccolo imprenditore” in quanto la forma “collettiva” di svolgimento dell’attività normalmente comporta parametri organizzativi economici di elevato dimensionamento, tali che la prova contraria può essere validamente fornita solo dal soggetto interessato. Egli infatti dispone di tutta la documentazione, mentre il creditore può accedere al massimo ai bilanci depositati al Registro delle imprese.
Il Tribunale coordina questa previsione con la richiesta che può essere fatta all’imprenditore di depositare una situazione patrimoniale aggiornata per la verifica dei parametri e che il mancato rispetto determina la presunzione di superamento dei limiti.
E’ “piccolo imprenditore” chi ha effettuato investimenti in azienda inferiori a 300.000 euro e non ha conseguito ricavi (media degli ultimi 3 anni) superiori a 200.000 euro.