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Ultime novità in campo fiscale

Riserve da rivalutazioni e copertura perdite

Indipendentemente da quanto previsto dalla normativa fiscale, dal punto di vista civilistico le riserve da rivalutazione possono essere imputate a capitale oppure iscritte come riserve specifiche.

Senza bisogno di attendere l’esercizio in cui il maggior valore del bene sia stato effettivamente recuperato (art. 2423 cod. civ.), il saldo attivo di rivalutazione è liberamente distribuibile quando deriva da una rivalutazione prevista per legge (cfr. circolare Assonime 13/2001). In caso di distribuzione i commi 2 e 3 art 2445 cod. civ. prevedono l’obbligo di:
– una delibera assembleare, nella cui convocazione vengono evidenziate ragioni e modalità di riduzione della riserva;
– rispetto del limite del 10% del capitale per le azioni proprie eventualmente possedure;
– esecuzione della delibera trascorsi 90 giorni dall’iscrizione nel Registro Imprese, sempre che non siano intervenute opposizioni

Però i soci devono anche deliberare una delle seguenti opzioni:
– reintegrazione della riserva con destinazione prioritaria degli utili successivi
– riduzione definitiva della riserva, con delibera dell’assemblea straordinaria.

Dal punto di vista fiscale non vi sono conseguenze per la società nel caso di utilizzo per copertura perdite; in caso di distribuzione le somme distribuite costituiscono dividendi ordinari per i soggetti che le percepiscono e rappresentano una variazione in aumento del reddito imponibile nel quadro RF del modello UNICO SC.

Fonte: Sole 24 ore del 2013-05-06 pag. 3