Non occorre il DDT per trasferire i beni fra diversi magazzini della stessa impresa in quanto si considerano ceduti solo i beni che non si trovano più nei luoghi in cui il contribuente svolge la proprie operazioni né in quelli dei suoi rappresentanti (sedi secondarie, filiali, depositi, negozi, mezzi di trasporto nella disponibilità dell’impresa). In quest’ultimo caso rientrano nella disponibilità dell’impresa anche i mezzi noleggiati e i trasporti tramite vettore.