La bolla non è più necessaria per:
– artigiani che, a seguito di contratti d’opera o appalto, trasportano i beni necessari alla realizzazione dell’opera (elettricisti, idraulici, ecc.)
– imprese che spediscono la fattura entro la mezzanotte del giorno di effettuazione dell’operazione
– trasporti fra sedi diverse della stessa impresa, purché queste siano state dichiarate con le modalità di cui all’art. 53 comma 3 DPR 633/72
La bolla è necessaria per:
– fatturazione differita
– tentata vendita
– interscambi con San Marino (unico caso tra i movimenti con l’estero). In questo caso occorrono tre copie poiché una va all’ufficio tributario di San Marino.
– consegne a terzi a titolo NON traslativo della proprietà.
Per il conto deposito non è necessario un registro vidimato, anche se può esserne tenuto uno in forma libera.
Non è più obbligatorio indicare le quantità in lettere ma bastano i numeri
L’invio i conto deposito, lavorazione e simili in altro stato della UE richiede l’annotazione nel registro di cui all’art. 50 DL 331/93.