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Cooperative a mutualità prevalente

Ai fini dell’agevolazione prevista dall’art. 11 DPR 600/1973 occorre che la cooperativa rispetti il dettato del primo comma lett. b) art. 2513 c.c., ove si stabilisce che ““il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’art. 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico”. L’inciso “computate ecc.” è stato aggiunto dall’art. 25 D. Lgs. 310/2004.

Nel costo del lavoro devono quindi comprendersi anche tutti i contratti diversi dal lavoro dipendente previsti dalla corrente normativa giuslavorsitica, a condizione che tali prestazioni abbiano connessione con l’aspetto mutualistico. L’appalto di servizi reso da un terzo è invece il contratto con cui l’appaltatore, utilizzando mezzi propri, realizza un’opera, pertanto il costo dei servizi dati in appalto non rientra nel computo del limite ai fini del calcolo della mutualità.

Tra le agevolazioni che spettano alle cooperative a mutualità prevalente, vi è l’esclusione dal reddito imponibile del 60% degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili (art. 1, comma 460, lettera b L. 311/2004)

Secondo l’art. 11 DPR 600/1973, le cooperative di produzione e lavoro possono inoltre fruire di un’esenzione IRES pari alla quota IRAP computata a conto economico “se l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità (…) non è inferiore al cinquanta per cento dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alla materie prime e sussidiari.” Se invece “l’ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell’ammontare complessivo degli altri costi”, l’esenzione dal reddito imponibile IRES sarà pari al 50 per cento dell’IRAP iscritta a conto economico.

Dato il tenore differente delle due norme, i costi relativi alle prestazioni di lavoro svolte da dipendenti e collaboratori dell’impresa appaltatrice vanno considerati solo nel calcolo previsto dall’art. 11 DPR 600, mentre sono irrilevanti ai fini del calcolo della “mutualità prevalente”.

Provvedimento: Risoluzione del 2011-10-28 num. 104/E