Le cooperative a mutualità prevalente possono portare in diminuzione del reddito imponibile il 70% degli utili risultanti dal bilancio, a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31/12/2003.
Le cooperative di lavoro che rispettano i limiti dell’art. 11 DPR 601/73 (prevalenza dei costi del lavoro rispetto agli alti costi) possono non riprendere a tassazione, ai fini IRES, l’IRAP dell’esercizio
Sono sempre deducibili i contributi del 3% versati ai fondi mutualistici