Lo statuto deve definire i limiti al cumulo delle cariche sociali e la rieleggibilità degli amministratori, fermo restando che la legge prevedere un massimo di tre mandati consecutivi, ciascuno con durata massima di tre esercizi.
E’ invece facoltativo che alcuni amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione all’interesse di ognuna di esse nella vita sociale