La nuova formulazione dell’art. 2511 del codice civile prevede la classificazione delle cooperative in società a mutualità prevalente e diverse.
Sono cooperative a mutualità prevalente quelle che svolgono la loro attività prettamente in favore dei soci (cooperative di consumo), si avvalgono prevalentemente dell’attività lavorativa dei soci (cooperative di produzione e lavoro) o degli apporti dei soci (cooperative agricole e consorzi tra produttori agricoli).
Le cooperative che non rientrano in questi casi non godono delle agevolazioni fiscali, pur conservando lo scopo mutualistico in misura attenuata.
Il rinvio alle norme societarie non è più operato unicamente a quello delle SpA, ma per le cooperative con meno di 20 dipendenti o con meno di un milione di euro di attivo dello stato patrimoniale si fa riferimento alla normativa sulle Srl.
Il collegio sindacale è obbligatorio (art. 2477 codice civile) se:
– il capitale è pari o superiore a 120.000 euro
– per due esercizi consecutivi si superano due limiti su tra fra: attivo superiore a 2.125.000 euro, ricavi superiori a 6.250.000 euro, dipendenti occupati superiori a 50 unità (se per due esercizi consecutivi non si superano due dei tre limiti, il collegio decade)
– se la cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi
– se previsto dallo statuto.
Il revisore (o il collegio dei revisori) è obbligatorio se la società fa ricorso al capitale di rischio, se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o se previsto dallo statuto.