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Contributo unificato

Il contributo unificato sugli atti giudiziari si applica ai ricorsi proposti successivamente alla pubblicazione del decreto legge, cioè a tutti i ricorsi che vengono notificati all’ufficio delle entrate a partire dal 7 luglio 2011.

La base di calcolo del contributo è data dalla somma dovuta a titolo di tributo, che è oggetto del ricorso. Non si tiene conti di sanzioni e interessi. Se invece la controversia riguarda solo le sanzioni, la base di calcolo è data dall’importo di queste.

Gli importi variano da 30 euro (liti fini a 2582,28 euro) fino a 1500 euro (liti oltre i 200 mila euro)

Il pagamento può essere effettuato con il modello F23 (tributo 941T), anche in via telematica, oppure con versamento su conto corrente postale oppure presso le rivendite di valori bollati.

Fonte: Sole 24 ore del 2011-09-16 pag. 19

Provvedimento: Decr. legge del 2011-07-07 num. 98