Secondo la Cassazione, anche in campo tributario, la mancanza della firma di autentica del difensore in calce alla delega costituisce una mera irregolarità, sanabile nel corso del procedimento, dato che la nullità della procura non autenticata non è prevista dalla legge.
Non si configura neanche inammissibilità del ricorso poiché non vengono neppure intaccati i requisiti per la costituzione in giudizio del procuratore nominato.
Ovviamente, per la validità del ricorso occorre che il difensore abbia sottoscritto il ricorso, cui la procura si riferisce (Cassazione S.U. 25032/2005)