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Assegno bancario senza data

L’assegno bancario privo di uno o più requisiti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 5 (*) del RD 21/12/33 n. 1736 è da considerarsi una cambiale, quindi le sanzioni per l’imposta di bollo evasa sono da 20 a 50 volte il bollo non applicato.

Non è postdatato l’assegno che reca una data successiva di non oltre 4 giorni e che tale data sia giustificata dal tempo necessario per la consegna al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione all’incasso.

(*) gli elementi sono:
– denominazione di “assegno bancario”
– ordine incondizionato di pagare una somma determinata
– nome di chi è designato a pagare
– indicazione della data e del luogo dove è stato emesso l’assegno.

Fonte: Sole 24 ore del 19/11/1996 pag. 21

Provvedimento: Sent. Cassaz. del 18/07/1996 num. 6469