L’assegno bancario privo di uno o più requisiti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 5 (*) del RD 21/12/33 n. 1736 è da considerarsi una cambiale, quindi le sanzioni per l’imposta di bollo evasa sono da 20 a 50 volte il bollo non applicato.
Non è postdatato l’assegno che reca una data successiva di non oltre 4 giorni e che tale data sia giustificata dal tempo necessario per la consegna al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione all’incasso.
(*) gli elementi sono:
– denominazione di “assegno bancario”
– ordine incondizionato di pagare una somma determinata
– nome di chi è designato a pagare
– indicazione della data e del luogo dove è stato emesso l’assegno.