La Direttiva UE sui servizi internazionali

Opinioni e commenti su temi economici, finanziari e fiscali

Con l’entrata in vigore della direttiva 2008/8/Ce vengono modificate le regole per l’applicazione dell’IVA sulle prestazioni rese a soggetti domiciliati in un differente Paese dell’Unione Europea.

Di conseguenza, dal 1° gennaio 2010:

  • i servizi prestati a soggetti IVA (“business to business“) sono sempre assoggettati a tassazione nel Paese in cui ha sede il destinatario (nuovo art. 7-ter DPR 633/1972), indipendentemente dal luogo in cui è materialmente eseguita la prestazione (fino al 31 dicembre 2009, ad esempio, le prestazioni su beni mobili materiali sono imponibili nel Paese in cui la prestazione è svolta) 
  • i servizi prestati ai privati (“business to conumer“) sono tassati ai fini IVA nel luogo in cui viene effettuato il servizio 

Per quanto concerne i servizi prestati a persone giuridiche che svolgono sia attività imponibili che attività escluse dall’IVA, viene meno la distinzione dell’uso che viene fatto del servizio e tutte le operazioni divengono imponibili nel Paese del destinatario. Per il legislatore italiano vi è infatti la presunzione assoluta di “commercialità”, per cui le persone giuridiche titolari di partita IVA sono considerate “soggetti passivi che agiscono in quanto tali”; tale presunzione non risulta però del tutto coerente con il diritto comunitario, (regolamento Ce 1777/2005) ove una persona giuridica non è considerata soggetto passivo quando riceve prestazioni di servizi destinate a scopi estranei la sua impresa. 

La distinzione rimane invece per le persone fisiche, a seconda che il servizio venga utilizzato come consumatore finale oppure per lo svolgimento di un’attività economica: ai sensi del citato articolo 7-ter, le persone fisiche sono considerate soggetti passivi solo per le prestazioni ricevute quando agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Ad esempio, un avvocato italiano che assiste in Italia un artigiano francese dovrà applicare l’IVA italiana per una causa di divorzio (servizio che riguarda la sfera personale dell’artigiano francese) e il regime di inversione contabile per una controversia aziendale (servizio che riguarda l’attività economica dell’artigiano francese).

L’inversione contabile si applicherà sempre anche quando gli operatori italiani acquisteranno beni o servizi da soggetti non residenti, anche se questi ultimi sono identificati direttamente in Italia o vi hanno nominato un rappresentante fiscale. Fanno eccezione solo le operazioni per le quali la stabile organizzazione del soggetto estero in Italia interviene attivamente nell’operazione (es. con lavorazioni). Al soggetto nazionale che erroneamente detrae l’IVA addebitata in fattura dalla stabile organizzazione del soggetto estero (o dal soggetto estero identificato direttamente) si applica la sanzione ridotta del 3% di cui all’art. 9-bis D. Lgs 471/97 ma si riconosce legittima la detrazione IVA se l’imposta è stata versata dal fornitore.

Come cambia la fatturazione

Il soggetto italiano che presta servizi ad un soggetto domiciliato in un altro Paese della UE deve:

  • emettere fattura che indichi il titolo di non applicabilità dell’IVA italiana (attualmente è l’art. 7-ter DPR 633/72) 
  • indicare in fattura il numero di partita IVA del cliente comunitario (è anche consigliabile la verifica della correttezza del numero di partita IVA tramite il servizio VIES, disponibile sul sito internet della Commissione Europea
  • presentare il nuovo modello INTRASTAT nel quale sono riepilogate le operazioni per cui i clienti comunitari dovranno emettere autofattura 

Nel caso di fatturazione dei servizi ad un committente non comunitario, ai fini della verifica che si tratti di operazioni business to business, è raccomandabile acquisire la documentazione cui il risulti che il cliente svolge attività economica; tale documentazione può essere rappresentato dal numero identificativo fiscale estero (es. EIN per gli USA, partita IVA per la Svizzera), da una conferma nell’ordine del cliente o da dati risultanti dal sito internet del cliente.

Nella seguente tabella sono riassunti i principali cambiamenti entrati in vigore dal 1° gennaio 2010 nell’imponibilità dei servizi (non imponibile = operazione svolta in Italia ma non imponibile ai sensi dell’art. 9 DPR 633/72; escluso = operazione priva del requisito territoriale ai sensi dell’art. 7 DPR 633/72):

Tipo di servizioFino al 2009Dal 2010
Trasporto di beni
Un trasportatore italiano fattura ad un’impresa italiana un trasporto in esportazioneImponibile per la parte di percorso svolta in Italia, escluso quello svolto all’esteroNon imponibile
Un trasportatore italiano fattura ad un’impresa italiana un trasporto intracomunitarioImponibileImponibile
Un trasportatore italiano fattura ad un’impresa estera un trasporto in esportazioneImponibile per la parte di percorso svolta in Italia, escluso quello svolto all’esteroEscluso
Un trasportatore italiano fattura ad un’impresa estera un trasporto svolto interamente in ItaliaImponibileEscluso
Un’impresa italiana acquista servizi di trasporto intracomunitario da un trasportatore residente in un altro Paese UEImponibile tramite integrazione della fattura comunitariaAutofattura imponibile
Un’impresa italiana acquista servizi di trasporto in esportazione da un trasportatore esteroAutofattura imponibile per la parte di percorso svolta in Italia; escluso quello svolto all’esteroAutofattura interamente non imponibile
Carico, scarico e operazioni doganali
Un’impresa italiana fattura ad un’altra impresa italiana servizi accessori all’esportazione resi in Italia e servizi doganaliNon imponibileNon imponibile
Un’impresa italiana fattura ad un’impresa comunitaria o extra-UE servizi accessori all’esportazione resi in Italia e servizi doganaliNon imponibileEscluso
Un’impresa italiana acquista da un’impresa estera servizi accessori all’importazione resi all’estero e servizi doganaliEsclusoAutofattura imponibile o non imponibile, secondo art. 9 DPR 633/72
Pubblicità
Un’impresa italiana fattura ad un’impresa extra-UE servizi pubblicitari diffusi in ItaliaImponibileEscluso
Un’impresa italiana fattura ad un’impresa comunitaria servizi pubblicitari (non rileva il luogo di diffusione)EsclusoEscluso
Un’impresa italiana acquista da un’impresa extra-UE servizi pubblicitari diffusi extra-UEEsclusoAutofattura imponibile
Manutenzioni e lavorazioni di beni mobili
Un’impresa italiana fattura ad un’impresa estera la manutenzione di un impianto situato in ItaliaImponibileEscluso
Un’impresa italiana acquista da un’impresa estera la manutenzione di un impianto situato all’esteroEsclusoAutofattura imponibile
Consulenze professionali e legali
Un’impresa italiana riceve una consulenza da un soggetto esteroAutofattura imponibileAutofattura imponibile
Un professionista o un’impresa italiana fatturano una consulenza ad un soggetto esteroEsclusoEscluso
Fiere
Un’impresa italiana fattura ad un’altra impresa italiana il corrispettivo di partecipazione di una fiera tenutasi all’esteroEsclusoEscluso
Un’impresa italiana fattura ad un impresa estera il corrispettivo di partecipazione di una fiera tenutasi in ItaliaImponibileImponibile
Provvigioni su beni mobili
Un’impresa italiana paga una provvigione ad un agente estero per vendita all’esportazioneAutofattura non imponibileAutofattura non imponibile
Un agente italiano fattura una provvigione ad un’impresa UE per vendite intracomunitarieEsclusoEscluso
Un agente italiano fattura una provvigione ad un’impresa extra-UE per vendite di beni da Italia a ItaliaImponibileEscluso

Integrazione delle fatture ricevute

Nella circolare 12/E del 12 marzo 2010, paragrafo 3, l’Agenzia delle entrate ha confermato la validità del precedente modo di operare:

  • per le operazioni non imponibili o esenti “i committenti nazionali provvedono all’autofatturazione indicando in fattura, anziché l’IVA dovuta, gli estremi normativi in base ai quali l’operazione risulta non imponibile o esente” (risposta al quesito 3.1) 
  • per integrazione della fattura estera in luogo dell’emissione di autofattura “il committente (nonostante la norma contenuta nel decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18 faccia riferimento all’autofattura) conserva la facoltà di integrare il documento ricevuto dal prestatore con l’IVA relativa, fermo restando l’obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione dell’operazione” (risposta al quesito 3.2) 

INTRASTAT

Per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2010, la presentazione degli elenchi INTRASTAT, che in precedenza riguardava solo le cessioni di beni, viene estesa anche alle prestazioni di servizi. Tale obbligo non riguarda gli elenchi che si presentano a gennaio 2010, dal momento che si riferiscono ad operazioni effettuate nel 2009.

Le altre novità sono che:

  • dal 2010 è prevista la sola modalità di presentazione telematica degli elenchi;
  • sono previste solo le periodicità mensile e trimestrale, mentre viene soppressa la presentazione annuale.

VIES

E’ l’arhcivio delle partite IVA autorizzate ad effetuare operazioni intracomunitarie, la cui consultazione è possbile sul sito della Commissione Europea.

Fino al 1° marzo 2011 tutte le partite IVA italiane sono valide per le operazioni intracomunitarie; successivamente a tale data verranno eliminate dall’archivio VIES tutte le partite IVA per le quali non è stato presentato nessun elenco INTRASTAT, per beni o servizi, né nel 2009 né 2010 o per le quali non è stata presentata la dichiarazione IVA relativa all’anno 2009. I soggetti che si trovano in queste condizioni devono presentare all’Ufficio delle entrate una specifica richiesta (al momento non c’è nessun modulo; la forma è libera) indicando l’ammontare presunto di acquisti e cessioni. L’Ufficio ha 30 giorni di tempo per negare l’autorizzazione, decorso tale termine la partita IVA viene inserita nell’archivio VIES.

I soggetti che iniziano l’attività devono invece indicare l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie nel quadro I della dichiarazione di inizio attività (modelli AA7/10 e AA9/10)

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