Il ravvedimento operoso

Opinioni e commenti su temi economici, finanziari e fiscali

Principali regole in vigore nel 2021

Violazione Termine Riduzione della sanzione
Omesso versamento imposta (anche a titolo di acconto) Entro 15 giorni dall’omissione o dall’errore 0,1% per ogni giorno di ritardo
Dal 15° al 30° giorno dall’omissione o dall’errore 1/10 del minimo
Entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione oppure entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore 1/9 del minimo
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall’omissione o dall’errore 1/8 del minimo
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore (solo tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate) 1/7 del minimo
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore (solo tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate) 1/6 del minimo
Omessa presentazione della dichiarazione Entro 90 giorni dal termine di presentazione 1/10 del minimo
Oltre non ravvedibile

La sanzione per omesso o insufficiente versamento è pari al 30% dell’importo non versato per cui, ad esempio, il ritardo da 15 a 30 giorni comporta la maggiorazione del 3% mentre il versamento eseguito oltre il 90° giorno ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al tributo comporta la maggiorazione del 3,75%.

La sanzione per infedele dichiarazione è pari al 90% delle imposte relative ai redditi non dichiarati per cui il ravvedimento in risposta all’invito alla compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate (che viene notificato decorsi più di 2 anni dopo la dichiarazione) comporta la maggiorazione del 15% (1/6 del 90%).

La sanzione per dichiarazione presentata con ritardo fino a 90 varia dal 120% al 240% delle imposte dovute, con il minimo di 250 euro. La sanzione ridotta in caso di ravvedimento ammonta a 25 euro (1/10 del minimo).

I giorni di ritardo sono giorni “di calendario”; nel caso del ravvedimento non opera la proroga al primo giorno lavorativo successivo per i versamenti che scadono di sabato o in un giorno festivo. Se il trentesimo giorno cade di sabato o di domenica, il regolarizzo eseguito il lunedì successivo comporta l’applicazione della sanzione per i ritardi oltre 30 giorni.

Oltre alle sanzioni, sono dovuti gli interessi legali sulle somme versate in ritardo, in funzione dei giorni di ritardo. Tale posta non assume particolare rilevanza in quanto il tasso di interesse legale è dello 0,05% per il 2020 e dello 0,01% per il 2021.

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