I codici della fatturazione elettronica

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Cos’è un TD06 N4 con MP05???

La fatturazione elettronica utilizza una serie di codici per definire le situazioni più ricorrenti nelle fatture, quali il tipo di documento, il regime IVA dell’operazione, il modo di pagamento, il regime fiscale di chi emette la fattura, la cassa di previdenza e la ritenuta eventualmente applicate ecc.

Purtroppo questi codici non sono quasi mai di tipo mnemonico. Ad esempio i regimi di non applicazione dell’IVA (esente, escluso, fuori campo, reverse charge, ecc.) sono tutti contraddistinti dalla lettera “N” seguita da uno o due numeri. Fortunatamente, però, siccome le fatture elettroniche si emettono con un computer, i programmi presentano normalmente la lista delle alternative possibili nella classica forma del menu a discesa.

Vediamo ora quali sono i codici più frequenti ed i valori più comuni che essi assumono, ricordano che l’elenco completo è disponibile nelle specifiche tecniche riportate sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Regime fiscale del soggetto che emette la fattura

I dati di questa sezione servono a identificare il regime fiscale del soggetto che emette la fattura e, di conseguenza, gli eventuali adempimenti che deve eseguire (es. applicazione della ritenuta) il soggetto che la riceve. I principali valori sono:

RF01Regime ordinario
RF02Regime dei “minimi” (legge 244/2007 e successive modificazioni)
RF17IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)
RF19Regime forfetario (art.1, c.54-89, L. 190/2014 e successive modificazioni)

Tipo documento

Si parla di “fattura” elettronica, ma i valori possibili comprendono tutti i documenti che si possono emettere:

TD01fattura
TD02acconto/anticipo su fattura
TD03acconto/anticipo su parcella
TD04nota di credito
TD05nota di debito
TD06parcella
TD26cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni

I codici TD02 e TD03 si riferiscono al caso di pagamento parziale di una proforma emessa da un professionista. I codici TD01 e TD06 sono intercambiabili, secondo quanto previsto dall’art. 21 DPR 633/1972: “Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili”.

Nei “tipo documento”, con l’estensione della fatturazione elettronica entrata in vigore a inizio 2021 rientrano anche tutte le varie forme di integrazione per reverse charge e le autofatture:

TD16nota di integrazione di fattura per reverse charge nazionale
TD17nota di integrazione / autofattura per fattura per acquisti di servizi dall’estero
TD18nota di integrazione di fattura per acquisti intracomunitari
TD19nota di integrazione / autofattura per fattura per acquisti di beni da non residenti
TD20autofattura per regolarizzo in caso di mancata ricezione della fattura del fornitore
TD21autofattura per splafonamento

Cassa previdenziale

I dati di questa sezione si indica la Cassa previdenziale cui si riferisce il contributi integrativo applicato in fattura da parte del professionista. L’elenco comprende anche i codici relativi a Cassa del notariato ed ENPAM, anche se normalmente tali ordinamenti previdenziali non prevedono contributi a carico dei clienti. In questa sezione compare anche il codice relativo all’INPS per l’addebito in fattura della rivalsa prevista dalla Gestione Separata. Pur se esiste il codice TC07 relativo all’ENASARCO, siccome gli adempimenti previdenziali per tale ente vengono svolti da parte dei committenti, tale forma di previdenza deve essere gestita come ritenuta e non come maggiorazione.

I valori più frequenti sono:

TC01Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali
TC02Cassa previdenza dottori commercialisti
TC03Cassa previdenza e assistenza geometri
TC04Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti
TC10Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF)
TC11Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (ENPAV)
TC14Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI)
TC16Cassa autonoma assistenza integrativa giornalisti italiani (CASAGIT)
TC18Ente previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP)
TC19Ente nazionale previdenza e assistenza biologi (ENPAB)
TC20Ente nazionale previdenza e assistenza professione infermieristica (ENPAPI)
TC21Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP)
TC22INPS

Ritenute

In questa sezione vengono indicati il tipo di ritenuta, a seconda del soggetto che emette fattura:

RT01Ritenuta persone fisiche
RT02Ritenuta persone giuridiche

e la causale della ritenuta che dovrà essere riportata nella certificazione dei sostituti di imposta, i cui valori più frequenti sono:

Aprestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale
Bcessione di diritti d’autore
Qprovvigioni percepite da agente o rappresentante monomandatario
Rprovvigioni percepite da agente o rappresentante plurimandatario
Tprovvigioni percepite da mediatore
Uprovvigioni percepite da procacciatore di affari
Vprovvigioni percepite da incaricato per le vendite a domicilio / porta a porta
Wprestazioni di servizi rese a condomini

Modalità di pagamento

I codici di questa sezione indicano il modo in cui si chiede il pagamento della fattura. I principali valori sono

MP01contanti
MP02assegno (bancario; anche se non è specificato, v. sotto MP03)
MP03assegno circolare
MP05bonifico
MP09RID (obsoleto)
MP12RIBA
MP13MAV
MP19SDD (SEPA Direct Debit)
MP20SEPA Direct Debit CORE
MP21SEPA Direct Debit B2B

Le ultime tre forme di pagamento sono quelle che hanno sostituito il RID a partire dal 1° febbraio 2014 come forma di addebito diretto su conto corrente (es. per le utenze), a seguito della creazione dell’area unica dei pagamenti in euro.

Natura delle operazioni non soggette ad IVA

Per tutte le operazioni senza addebito dell’IVA occorre indicare la cosiddetta “natura” ossia il motivo per cui l’imposta non viene applicata. Mentre l’indicazione della natura è obbligatoria, il riferimento alla norma di legge è un campo descrittivo che può anche non essere compilato. I valori ammessi sono:

N1Operazioni escluse art. 15 DPR 633/72
N2.1Operazioni non soggette all’imposta per carenza del requisito territoriale
N2.2Operazioni non soggette all’imposta per altre ragioni
N3.xOperazioni non imponibili (v. sotto)
N4Operazioni esenti
N5Regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6.xInversione contabile (v. sotto)
N7IVA assolta in altro stato UE

Per il modo in cui funziona la fattura elettronica e per il fatto che chi riceve una fattura errata non può correggerla né registrarla correttamente in contabilità, diventa fondamentale la corretta indicazione della “natura” dell’operazione da parte di chi emette la fattura. In particolare mentre i valori N5…N7 si riferiscono a casistiche ben specifiche, è importante comprendere bene le differenze tra i codici N1…N4.

N1 – operazioni escluse

Il riferimento di legge è all’art. 15 DPR 633/72. Tale articolo elenca in modo esaustivo le operazioni escluse dalla base imponibile IVA, che sono:

  • interessi di mora e penalità per ritardi e irregolarità negli adempimenti
  • beni ceduti a titolo di sconto in conformità alle condizioni contrattuali originarie
  • rimborso delle anticipazioni documentate fatte in nome e per conto del cliente
  • cauzioni per gli imballaggi a rendere

N2.1 – operazioni non soggette per carenza del requisito territoriale

Si tratta delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi di imposta domiciliati al di fuori del territorio dello Stato, trasporto internazionale di passeggeri, prestazioni relative a beni immobili situati fuori dall’Italia, escluse da IVA secondo quanto previsto dagli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/1972.

N2.2 – operazioni non soggette all’imposta per altre ragioni

Si tratta delle operazioni fuori campo IVA “generiche” e, più in generale, delle operazioni per le quali manca uno dei presupposti di applicazione dell’IVA quali, ad esempio:

  • operazioni rientranti nell’attività istituzionale degli enti non commerciali
  • cessioni di diritti d’autore da parte dell’autore
  • cessioni di terreni agricoli
  • cessioni di campioni gratuiti di modico valore
  • cessioni di denaro

Rientrano in questa natura anche le fatture elettroniche emesse facoltativamente da parte dei soggetti che applicano il regime forfetario o quello dei contribuenti minimi.

N3.x – operazioni non imponibili

Sono le operazioni di commercio internazionale di beni e quelle connesse agli scambi internazionali. Rientrano in questa voce le esportazioni e le cessioni intracomunitarie di beni e i servizi connessi con gli scambi internazionali (trasporti, sdoganamenti, servizi portuale e aeroportuali, provvigioni per vendite all’estero o per acquisti dall’estero. Rientrano altresì in questa voce le fatture emesse senza applicazione dell’IVA a seguito di dichiarazione di intento rilasciata da un soggetto che riveste la qualifica di “esportatore abituale”. Date le particolari conseguenze ai fini IVA di questo tipo di operazioni (es. generazione o utilizzo di plafond), il codice è suddiviso nelle seguenti voci:

N3.1 – esportazioni

N3.2 – cessioni intracomunitarie

N3.3 – cessioni verso la Repubblica di San Marino

N3.4 – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (sono tutte le altre operazioni che generano plafond diverse da quelle che rientrano nelle tre precedenti categorie)

N3.5 – operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento

N3.6 – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

Il codice generico N3 è stato l’unico previsto fino al 30 settembre 2020 ed è stato utilizzabile, in alternativa ai codici dettagliati, fino al 31 dicembre 2020. Dal 2021 è obbligatorio l’utilizzo dei codici dettagliati.

N4 – operazioni esenti

Sono le operazioni elencate dall’art. 10 DPR 633/72 (operazioni bancarie e assicurative e relative provvigioni, locazione di fabbricati non strumentali, prestazioni mediche, sanitarie, di istruzione e formazione professionale, cessioni di beni acquistati senza il diritto alla detrazione totale dell’IVA)

N5 – regime del margine / IVA non esposta in fattura

Il regime del margine si applica alle cessioni di beni usati acquistati presso privati e degli oggetti d’arte e di antiquariato. Lo speciale regime di determinazione dell’IVA per queste operazioni prevede che la fattura sia emessa senza indicazione dell’imposta, dal momento che non è una percentuale “secca” del prezzo di vendita.

Questo codice deve essere utilizzato anche da parte delle agenzia di viaggio per fatturare le operazioni che rientrano nel regime disciplinato dall’articolo art. 74-ter DPR n. 633/72

N6.x – inversione contabile (“reverse charge”)

Rientrano in questa categoria il subappalto nel settore edile e le altre operazioni indicate al comma 6 dell’art. 17 DPR 633/72.

Anche questo codice, vista l’eterogeneità delle operazioni che vi rientrano e l’obbligo di indicazione dettagliata nel quadro VE o nel quadro VJ della dichiarazione IVA, è suddiviso nei seguenti sottocodici:

  • N6.1 – cessioni di rottami e altri materiali di recupero
  • N6.2 – cessioni di oro e argento puro
  • N6.3 – prestazioni di subappalto nel settore edile
  • N6.4 – cessioni di fabbricati imponibili per opzione
  • N6.5 – cessione di telefoni cellulari
  • N6.6 – cessioni di prodotti elettronici
  • N6.7 – prestazioni di servizi nel comparto edile e nei settori connessi (sono le prestazioni di servizi connessi con edifici, quali installazione e manutenzione di impianti appartenenti ad edifici e pulizie)
  • N6.8 – settore energetico
  • N6.9 – inversione contabile – altri casi (tutte le altre ipotesi di inversione contabile)

N7 – IVA assolta in altro stato UE

Si tratta delle vendite a distanza in ambito intracomunitario e delle prestazione di servizi elettronici  e di telecomunicazione rese a privati consumatori, quando sono tassate nel Paese del soggetto che emette la fattura.

Conclusione

Cos’è il TD06 N4 con MP05 di cui abbiamo parlato all’inizio? Molto probabilmente è la parcella (tipo documento TD06) di un medico (N4: prestazione sanitaria esente IVA) con pagamento tramite bonifico (MP05).

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