Se non viene indicato in fattura il costo della manodopera si perde il diritto sia alla detrazione del 36% dalle imposte sui redditi che dell’IVA ridotta al 10%.
L’IVA ridotta al 10% si applica solo alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto e/o d’opera e alle forniture di beni con posa in opera diretta da parte del cedente o, comunque, effettuata in nome e per conto del cedente.
L’indicazione del costo della manodopera deve essere obbligatoria solo per le prestazioni di servizi derivanti da contratto d’opera o d’appalto (che sono prestazioni di servizi ai fini IVA), mentre dovrebbe essere esclusa per le vendite con posa in opera, che ai fini IVA costituiscono cessioni di beni (art. 12 DPR 633/72).
Secondo una risposta fornita in un’interpellanza parlamentare da parte del Ministero dell’economia, il costo della manodopera da indicare in fattura sarebbe sia quello dell’appaltatore che quello degli eventuali subappaltatori, tuttavia su queso punto è impossibile qualunque controllo del committente e sono molto difficili quelli dell’appaltatore per i subappalti.