Sono agevolabili le spese sostenute per la ristrutturazione di tutte le parti comuni di cui all’art. 1117 c.c.
La parte residenziale dell’edificio deve essere superiore al 50% della superficie abitabile.
Le spese sono detraibili nell’esercizio in cui l’amministratore paga le imprese, anche se le spese condominiali pagate dai condomini vanno a finire nell’anno successivo (la detrazione di imposta spetta solo ai condòmini in regola con il pagamento delle spese)
Per i condomìni, basta l’invio della documentazione al centro di servizio delle imposte una sola volta, indicando c.f. dell’inviante, sua qualifica (amministratore o condomino) e c.f. del condominio.