Il termine per la consegna delle certificazioni “agli interessati” viene posticipato dal 28 febbraio al “31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti”, a seguito della modifica dell’art. 4 comma 6-quater DPR 332/1998. Resta invece fissato al “7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti” il termine per l’invio telematico di tali certificazioni all’Agenzia delle entrate. L’invio telematico all’Agenzia non sostituisce la consegna della certificazione ai percettori, per cui entrambi gli adempimenti devono essere rispettati.