Secondo la Cassazione (sentenza 16979 depositata il 19/8/2015) il metodo induttivo puro per la rettifica del reddito è possibile solo in caso di inattendibilità parziale o assoluta delle scritture contabili. Se le scritture sono attendibili l’ufficio deve dimostrare, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, l’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati.
Se l’ufficio non disconosce l’attendibilità delle scritture contabili, non è legittimato ad utilizzare il metodo induttivo puro e, di conseguenza, l’onere della prova dell’esistenza di un maggiore reddito rimane a carico dell’ufficio (nell’induttivo puro è il contribuente a dover provare di non avere conseguito il reddito presunto).