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Rettifiche valore imposta registro e IRPEF

La rettifica di valore di un immobile effettuata ai fini dell’imposta di registro non costituisce una presunzione grave, precisa e concordante che da sola giustifica la rideterminazione della plusvalenza sulla cessione.

La CTR di Trento ricorda che la base imponibile dell’imposta di registro e dell’IRPEF sono differenti in quanto la prima colpisce il “valore di mercato” mentre la seconda si applica alla differenza tra prezzo di cessione e prezzo di acquisto. Inoltre la CTR, discostandosi da un orientamento della Cassazione, non ritiene che la definitività dell’accertamento ai fini dell’imposta di registro costituisca una presunzione ai fini della quantificazione del prezzo di cessione. In particolare, la definizione dell’accertamento per l’imposta di registro è un atto tra acquirente e fisco, cui il venditore (soggetto in capo al quale è tassata la plusvalenza) rimane estraneo.

Fonte: Sole 24 ore del 29/04/2013 pag. 4

Provvedimento: Decis. C.Trib. num. Trento 16/02/13