L’amministrazione finanziaria non può chiedere al contribuente di dimostrare un accordo tra le parti tramite contratto scritto se tale forma non è richiesta né per la validità del negozio né come prova.
La vicenda trae origine da un finanziamento infruttifero intra gruppo per le quali l’erogante non aveva contabilizzato interessi attivi e la beneficiaria non aveva dedotto interessi passivi. Alla luce dell’art. 1815 cod. civ. (”salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante”), l’ufficio aveva preteso che il contribuente potesse dimostrate l’infruttuosità del prestito solo per mezzo di un contratto scritto.
Sia la CTP che la CTR hanno respinto la tesi del giudizio alla luce dell’art. 1350 cod. civ., che elenca gli atti per cui è richiesta necessariamente la forma scritta. Secondo i giudici, tutti gli altri contratti possono assumere la forma che le parti ritengono più opportuna, nel libero esercizio dell’attività di impresa e possono anche semplicemente avere forma verbale.
Il comportamento tenuto dalle due società e provato indirettamente tramite le scritture contabili è pertanto idoneo a dimostrare l’infruttuosità del prestito.