Secondo le sezioni unite della Cassazione, lo scostamento rispetto alle risultanze di Gerico deve essere “grave”; ciò determina l’invito al contraddittorio del contribuente e solo gli ulteriori elementi presuntivi che emergono in tale sede possono giustificare l’emissione dell’atto di accertamento.
Gli studi di settore rappresentano uno degli indici della possibile anomalia del comportamento fiscale del contribuente che legittima l’ufficio ad avviare la procedura dell’accertamento con adesione, inviando al contribuente l’invito al contraddittorio per verificare la situazione specifica di questi.
Se, durante il contraddittorio, contribuente e ufficio non raggiungono un accordo, l’ufficio dovrà necessariamente esporre nell’atto di accertamento, tra le motivazioni, gli ulteriori elementi emersi a sostegno delle risultanze di Gerico e i motivi per cui non sono stati accolte le giustificazioni presentate dal contribuente (punto 8.4 della sentenza 26638).
In assenza dell’indicazione di questi due elementi, l’atto di accertamento sarà nullo per difetto di motivazione: nell’accertamento presuntivo la prova delle affermazioni dell’ufficio è parte integrante della motivazione, per cui l’assenza della prova determina l’assenza anche della motivazione.
Se il contribuente non si presenta al contraddittorio, l’ufficio potrà motivare l’accertamento sulla base dei soli parametri o studi di settore (punto 7 della sentenza 26638)