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Dichiarazione integrativa a favore del contribuente

In conformità a quanto deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 15063 del 25/10/2002, l’agenzia delle entrate, con la circolare in oggetto, riconosce la possibilità di presentare dichiarazione integrativa favorevole entro il termine di decadenza dell’accertamento, ossia entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria.

Tuttavia, mentre la presentazione della dichiarazione integrativa entro i termini della dichiarazione successiva dà diritto all’utilizzo in compensazione del maggior credito risultante (comma 8-bis art. 2 DPR 322/1998) la presentazione oltre il tale termine, ai sensi del comma 8 art. 2 DPR 322/1998 comporta:
– la necessità di presentare istanza di rimborso per il maggior credito risultante;
– l’applicazione delle sanzioni “piene” edittali per dichiarazione tardiva.

Fonte: Sole 24 ore del 2009-12-07 pag. 5

Provvedimento: Circolare del 2009-11-03 num. 46/E