Le circolari dell’Agenzia delle entrate, anche se contengono una direttiva agli uffici subordinati affinché operino in un dato modo, esprime esclusivamente il parere dell’amministrazione e non è vincolante per il contribuente. Pertanto non è impugnabile davanti al giudice amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, né davanti al giudice tributario, non essendo un atto di potestà impositiva.
ll contenuto delle circolari non è vincolante per il contribuente, ma non lo è neanche per gli uffici cui è diretta (per giudicare della legittimità dell’atto amministrativo, nel caso di contrasto tra norma e circolare, occorre fare riferimento alla norma) né tanto meno per il giudice tributario, che è l’unico soggetto che ha il potere di interpretare la norma.
La Cassazione si era già espressa in questo senso nella sentenza 14619/00, sancendo la parità tra amministrazione e contribuente e stabilendo che le circolari e le risoluzioni non vincolano né i contribuenti né i giudici e non costituiscono fonte di diritto.
Anche la Corte costituzionale ha recentemente stabilito (settembre 2007) che la risposta all’interpello deve essere considerata come un mero parere.