La possibilità per il professionista di scomputare le ritenute subite solo se in possesso della certificazione del sostituto è in contrasto con l’art. 22 del TUIR, in quanto la legge prevede che si possano scomputare dall’imposta le ritenute “subite” e non chiede anche che le stesse siano certificate.
Inoltre, l’impossibilità di scomputare le ritenute subite ma non certificate per inadempimento del sostituto verrebbe a determinare un doppio prelievo fiscale, in contrasto con l’art. 53 della Costituzione