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Notifica atti ex art. 140 Cpc

E’ nulla (sebbene esistente) la notifica di un atto attraverso la procedura prescritta dall’art. 140 Cpc, quando la stessa non sia perfezionata con la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario.

In caso di impossibilità di notifica al domicilio o residenza del destinatario, la notifica è eseguita con deposito nella casa del Comune, con affissione alla porta dell’abitazione della persona o dell’ufficio dell’azienda, ad opera dell’ufficiale giudiziario, di un avviso dell’avvenuto deposito e con la comunicazione dell’avvenuta affissione che l’ufficiale giudiziario deve dare al destinatario mediante raccomandata AR.

L’accertamento è nullo ogni qual volta l’ufficio, negli atti processuali, non è in grado di dare prova che la raccomandata è effettivamente entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario; la nullità è sanabile con la costituzione dell’intimato o con la rinnovazione della notifica ex art. 291 Cpc.

Ciò recepisce le indicazioni date dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 458/2005

Fonte: Sole 24 ore del 2007-06-21 pag. 36

Provvedimento: Decis. C.Trib. num. Regionale Napoli 174/5/2007