Rimangono sanzionate:
– omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, senza imposta dovuta;
– omessa presentazione della dichiarazione IVA periodica;
– omessa restituzione dei questionari inviati dall’amministrazione finanziaria;
– ritardata restituzione dei questionari inviati dall’amministrazione finanziaria;
– inottemperanza all’invito dell’ufficio a comparire;
– omessa tenuta delle scritture contabili;
– omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, se si sono versate ritenute.
Non sono più sanzionate le violazioni meramente formali che:
– non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e del versamento;
– non arrecano pregiudizio alle azioni di controllo.