La norma si applica a partire dal periodo di imposta in corso al 15/9/96; dovrebbero essere fatti salvi gli effetti che si sono già prodotti nel frattempo, dato che la legge è entrata in vigore l’1/1/97 (es. bilancio approvato in ottobre e 760 presentato in novembre).
Se anche viene deliberato lo scioglimento entro il 31/5/97, si applica ugualmente la normativa per l’esercizio in corso al 15/9/96 e per l’eventuale periodo ordinario successivo (non per quello di liquidazione).