I fatti che impediscono il ravvedimento operoso sono:
– avvenuta constatazione della violazione;
– inizio di ispezioni o verifiche (art. 52 IVA)
– tutti gli altri casi in cui il fisco (e solo il fisco!) ha rilevato la violazione.
Non hanno rilevanza constatazioni operate da altri (es. giudice penale o civile), perché lo scopo del fisco rimane quello di recuperare le somme dovute e le constatazioni del giudice non devono impedire al fisco di raggiungere il suo scopo, impedendo il concordato.