Se, a seguito di autotutela, il fisco modifica la pretesa rispetto al quanto indicato nella comunicazione di irregolarità emessa per controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973, occorre che la nuova comunicazione di irregolarità sia inviata al contribuente prima dell’iscrizione a ruolo. Così la CTR Puglia nella sentenza 9/10/12.
Dal punto di vista normativo, l’art. 2 comma 2 D.Lgs. 462/1997 stabilisce che non vengono iscritte a ruolo le somme risultanti dai controlli 36-bis se il contribuente paga entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Pertanto la comunicazione rettificata a seguito di autotutela costituisce un nuovo atto da inviare al contribuente.
Inoltre, anche se il contribuente potrebbe pagare entro 30 giorni dal ricevimento del ruolo con le sanzioni al 10% anziché al 30%, comunicando all’ufficio il mancato ricevimento del nuovo avviso, la CTR sottolinea che ciò è illegittimo perché comporta comunque l’addebito dell’aggio di riscossione, cosa che non si sarebbe applicata se l’agenzia avesse correttamente notificato l’avviso bonario rettificato.