Secondo quanto fissato dalla sentenza 4062/2010 delle Sezioni Unite della Cassazione, a seguito della riforma del diritto societario introdotta dal D.Lgs 6/2003, la cancellazione dal registro imprese ha efficacia costitutiva, comportando quindi l’estinzione della società ad ogni effetto di legge.
I creditori insoddisfatti possono rivalersi sui soci, nei limiti delle quote distribuite, e sul liquidatore, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi (art. 2495 comma 2 c.c.). L’agenzia delle entrate deve quindi notificare l’avviso di accertamento nei confronti dei soci o del liquidatore, qualora esistano i presupposti della norma civilistica: per agire nei confronti dei soci è sufficiente il controllo della registrazione del bilancio finale di liquidazione (se c’è distribuzione di utili, è obbligatoria la registrazione per il deposito al registro imprese); per agire contro il liquidatore occorre un atto motivato che contenga la dimostrazione di una colpa imputabile.
L’atto indirizzato alla società estinta è nullo in quanto diretto ad un soggetto non più esistente, anche se viene notificato al socio unico e liquidatore.