La norma fiscale ha valore nazionale e si basa sulle definizioni del DPR 380/2011 (testo unico dell’edilizia); ciò è indipendente da come i Comuni classificano gli interventi in relazione al tipo di pratica edilizia (es. manutenzione ordinaria o straordinaria). Di seguito si riportano alcune casistiche dubbie:
– sostituzione caldaia: l’agevolazione del 55% “risparmio energetico” si applica solo alle caldaie a condensazione o a biomassa; negli altri casi spetta solo la detrazione del 36%. Se la potenza è inferiore a 100 kW, non è richiesta la certificazione energetica, ma basta la certificazione del produttore.
– ristrutturazione bagno: secondo il testo unico dell’edilizia, sostituzione di piastrelle e sanitari non è agevolabile; per rientrare nell’agevolazione 36% occorre anche il rifacimento degli impianti (tubature e/o scarichi)
– acquisto antifurto: è agevolabile anche il semplice acquisto, con installazione a cura dell’acquirente. Ricordarsi di effettuare il pagamento con il bonifico speciale per ristrutturazioni
– sostituzione ante: normalmente è manutenzione ordinaria, diventa straordinaria (e, quindi, agevolabile) se il cambio avviene con ante rinforzate con funzione antifurto
– IVA al 4%: spetta per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e per l’acquisto del primo box pertinenziale
– acquisto diretto di materiali: l’intervento è agevolabile se pagato con bonifico speciale
– IVA al 10%: è “a regime” per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili residenziali; sull’acquisto diretto dei materiali la posizione del fisco non è mai stata univoca e, recentemente, è contraria
– pannelli solari per acqua calda: non sono nell’elenco dei “beni significativi”; all’installazione si applica quindi integralmente l’IVA al 10%
– immobili non abitativi: non si applica il 36%; se ci sono i presupposti si può applicare il 55% per il risparmio energetico
– termine esecuzione interventi risparmio energetico: per i privati, le spese devono essere pagate entro il 31.12.2012; la certificazione energetica va trasmessa entro 90 giorni dalla fine dei lavori, anche se questa avviene nel 2013.