Nel caso di versamento nei 30 giorni successivi alla dichiarazione dei redditi, senza applicazione della maggiorazione dello 0,4% prevista, la sanzione erariale del 30% per il ritardato versamento deve essere applicata solo sulla maggiorazione dello 0,4% e non sull’intera imposta dovuta.
La maggiorazione dello 0,4% prevista dall’art. 17 DPR 435/2001 è una maggiorazione a titolo di interessi; l’applicazione delle sanzioni per il ritardo di 30 giorni è esplicitamente esclusa dalla norma. Inoltre il medesimo articolo non prevede che il diritto a ritardare il versamento di 30 giorni sia condizionato al versamento degli interessi.
Di conseguenza, il versamento nei 30 giorni successivi alla scadenza delle sole imposte, senza applicare la maggiorazione dello 0,4% rappresenta la sola omissione di versamento degli interessi, per cui la sanzione del 30% prevista per gli omessi versamenti si deve applicare solo a tale importo.