Viene introdotta la piena deducibiità dall’imponibile IRES / IRPEF dell’IRAP pagata sul costo del lavoro, in sostituzione della deduzione forfetaria del 10% dell’IRAP pagata.
Il contribuente deve quindi calcolare l’effettiva IRAP pagata sul costo del lavoro, al netto delle deduzioni previste e di quelle appena introdotte, e dedurre tale somma dal reddito di impresa o di lavoro autonomo.
La nuova deduzione opera per cassa, come l’attuale deduzione del 10% dell’IRAP. E’ quindi deducibile il saldo, relativo all’anno precedente, versato nel corso del periodo di imposta e gli acconti per l’anno in corso, nei limiti del saldo dovuto
Siccome la normativa parla di “spese per il personale dipendente e assimilato”, oltre all’IRAP gravante sul costo dei dipendenti, diventa deducibile anche l’IRAP sui compensi dei lavoratori a progetto e degli amministratori (è opportuno attendere ulteriori chiarimenti del fisco, dato che tali costi non sono normalmente classificati come costo del lavoro nel bilancio civilistico)