Viene confermato il presupposto impositivo della TARSU (occupazione, possesso o detenzione di immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani), ma la modalità di calcolo viene assimilata alla Tia1 del decreto Ronchi.
Nel caso di occupazione non superiore a 6 mesi, il soggetto passivo è il proprietario dell’immobile; vengono escluse solo le aree scoperte pertinenziali ed accessorie delle civili abitazioni (le aree delle imprese sembrerebbero quindi tutte tassabili).
Per gli immobili a destinazione ordinaria, la superficie tassata è l’80% della superficie catastale; per gli altri immobili è la superficie calpestabile.
Rimane l’esclusione per le aree ove vengono prodotti rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri lo smaltimento in modo conforme alle relative norme.
Rimangono le riduzioni previste per la TARSU (singolo occupante e occupazione temporanea), fino al 30% dell’importo, e per insediamento privo del servizio di raccolta, fino al 40% dell’importo.