L’art. 14 comma 11 della legge di stabilità 2012 innalza i limiti per le liquidazioni IVA trimestrali, equiparandoli a “quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”. Tali limiti erano stati innalzati da DL 70/2011 ad euro 400 mila per le prestazioni di servizi e 700 mila per le cessioni di beni.
Il rinvio che la norma IVA ora contiene fa sì che il limite ai fini IVA non viene più determinato con riferimento volume di affari, ma ai ricavi, come definiti dagli artt. 57 e 85 del TUIR.
Ovviamente il limite delle liquidazioni trimestrali, pur se non indicato esplicitamente dalla norma, deve riguardare anche il versamento dell’imposta; in caso contrario si arriverebbe all’illogica conclusione che l’IVA deve essere versata ogni mese, ma i conteggi si effettuano solo a fine trimestre.
Siccome la legge di stabilità 2012 non ha modificato l’art. 7 comma 1 DPR 542/1999, per il versamento dell’IVA del 4° trimestre al 16 marzo rimangono validi i vecchi limiti, cioè 309.874,14 euro (servizi – 600 milioni di lire) e 516456,90 euro (un miliardo di lire) di volume d’affari. I contribuenti che superano tali limiti del volume d’affari ma non i nuovi limiti di ricavo possono versare l’IVA su base trimestrale, ma devono versare l’IVA del 4° trimestre entro il 16 febbraio dell’anno successivo.