Secondo l’art. 33 comma 5 è possibile la deducibilità immediata dei crediti prescritti secondo la normativa civilistica, a prescindere dall’importo. Non è quindi necessario dimostrare al fisco l’infruttuosità di azioni di recupero o altri elementi.
La prescrizione ordinaria è di dieci anni (art. 2946 codice civile); esistono prescrizioni più brevi per locazioni e affitti, interessi, canoni e altri pagamenti periodici, quali utenze o pulizie (5 anno, art. 2948), per provvigioni e premi assicurativi (1 anno, art. 2950).
La decorrenza del termine è il giorno a partire dal quale il credito può essere fatto valere cioè, di regola, la scadenza del pagamento della fattura. Più difficile potrebbe essere l’obbligo di fornire al fisco la prova che il contribuente non ha posto in essere atti interruttivi della prescrizione, dal momento che tale prova negativa risulterebbe impossibile.