Le somme corrisposte in conseguenza di clausole penali contenute nei contratti sono deducibili dal reddito di impresa in quanto sono connesse con lo svolgimento dell’attività di impresa. Tali clausole derivano infatti da un patto accessorio al contratto principale che non ha natura sanzionatoria o punitiva, ma assolve allo scopo di determinare preventivamente il risarcimento del danno. A tale conclusione perviene anche la CM 29/E/2011.
La penale contrattuale può quindi essere dedotta nel periodo di imposta in cui viene commessa la violazione (principio di competenza e non di cassa!), se viene regolarmente imputata al conto economico dell’esercizio. Qualora la penale venga successivamente restituita, si realizzerà una sopravvenienza attiva.
Sono invece indeducibili le sanzioni pecuniari che vengono comminate a seguito di comportamenti illeciti, dato che discendono da atti o fatti antigiuridici che, come tali, si pongono al di là della sfera dell’attività aziendale: se la sanzione deriva dal comportamento illecito dell’azienda, è evidente che siamo al di fuori della sfera dei normali comportamenti produttivi.
Nella stessa sentenza, la Cassazione ripercorre i principi che danno diritto alla deduzione dei costi:
– un costo è deducibile se è funzionale alla produzione del reddito. Tale funzionalità è esclusa per le sanzioni e per gli interessi moratori su somme pagate a titolo di sanzione
– non è deducibile l’esborso effettuato per evitare indagini fiscali (es. costo del condono) perché non rientra tra gli atti di gestione dell’impresa.