La Ctp di Prato non considera abusivo il conferimento di azienda in una società per il suo effettivo valore e la successiva cessione delle quote della società conferitaria (che il fisco aveva riqualificato come cessione di azienda, soggetta a tassazione superiore).
Infatti i due atti compiuti dal contribuente, ancorché correlabili, effetti economici e giuridici differenti dalla cessione. L’amministrazione finanziaria, inoltre, non può obbligare il contribuente a scegliere, tra le varie misure di ristrutturazione aziendale, quella con il maggior carico fiscale.