Nella determinazione 4/2011 del 7 luglio 2011 della Autorità per i contratti pubblici di lavori riassume gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari istituita dalla legge 136/2010.
La tracciabilità riguarda sempre i rapporti tra appaltatore e subappaltatore, mentre i rapporti con i fornitori e i subcontraenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità solo se esiste un collegamento con il contratto principale. Ad esempio, nel caso di fornitura di un macchinario ad una ASL, deve essere indicato il CUP sul pagamento dalla ASL al fornitore e di questi al produttore, ma gli obblighi si fermano qui, senza estensione, ad esempio, ai produttori dei singoli componenti.
Non sono inoltre soggetti a tracciabilità gli acquisti per il magazzino (salvo il caso in cui siano legati a singole commesse) e degli stipendi.