Anche nel caso del “vecchio” redditometro è necessario il contraddittorio con il contribuente, come previsto per gli studi di settore e per il “nuovo” redditometro.
Si tratta infatti di uno strumento di accertamento sintetico e, come tale, deve essere adeguato e adattato alla realtà specifica del contribuente.
Il redditometro viene quindi declassato a presunzione semplice, dal momento che non si è più in presenza di un fatto noto, stabilito dalla legge (risultato del redditometro), che consente di risalire ad un fatto ignoto (imponibile del contribuente)