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Ultime novità in campo fiscale

Obbligatorio il confronto per il redditometro

Anche nel caso del “vecchio” redditometro è necessario il contraddittorio con il contribuente, come previsto per gli studi di settore e per il “nuovo” redditometro.

Si tratta infatti di uno strumento di accertamento sintetico e, come tale, deve essere adeguato e adattato alla realtà specifica del contribuente.

Il redditometro viene quindi declassato a presunzione semplice, dal momento che non si è più in presenza di un fatto noto, stabilito dalla legge (risultato del redditometro), che consente di risalire ad un fatto ignoto (imponibile del contribuente)

Fonte: Sole 24 ore del 2011-06-19 pag. 19

Provvedimento: Sent. Cassaz. del 2011-06-17 num. 13289/2011