Per tutti i contratti di locazione è possibile sanare il mancato pagamento dell’acconto della cedolare secca tramite la procedura di ravvedimento operoso.
Gli acconti andavano calcolati secondo le regole dell’art. 7 del provvedimento 7 aprile 2011, che comprendeva tra l’altro l’esenzione per i contratti che decorrono dal 1° novembre 2011.
Non è necessario il ravvedimento se è stato versato l’acconto IRPEF e tale acconto risulta superiore alla somma che si sarebbe dovuta versare a titolo di acconto della cedolare secca, applicando il metodo previsionale. In questo caso è sufficiente un’istanza all’agenzia delle entrate per sostituire il codice tributo (cfr. CM 5/E/2002 – rettifica degli errori in F24). Si può presentare l’istanza anche nel caso in cui l’acconto sia stato trattenuto dal sostituto di imposta a seguito di assistenza fiscale.
Se si vuole mantenere il regime della cedolare secca anche per l’annualità che decorre dal 2012, non occorre più inviare la raccomandata al conduttore, ma occorre presentare il modello 69 entro il termine di pagamento dell’imposta di registro che si sarebbe dovuta per tale annualità (cfr. CM 26/E/2011 esempio 10).