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Condizioni per la rivalsa in caso di accertamento

L’art. 93 del DL 1/2012 ha abrogato il comma 7 dell’art. 60 DPR 633/1972, rimuovendo così la situazione che a novembre 2011 aveva determinato l’apertura di una procedura di infrazione a carico dell’Italia.

Il contribuente può quindi rivalsare l’IVA accertata sul proprio cessionario / committente, ma solo al momento in cui viene pagato integralmente il debito erariale, comprensivo di interessi e sanzioni. Quando la riscossione dell’accertamento è frazionata (es. in caso di contenzioso), la rivalsa è possibile solo al momento del totale soddisfacimento della richiesta erariale.

Il soggetto che subisce la rivalsa può detrarre l’IVA addebitata solo al momento del pagamento del corrispettivo e non al ricevimento della fattura, come invece avviene nei modi ordinari.

Siccome, in caso di acquiescenza all’accertamento, le sanzioni sono ridotte ad un terzo del minimo edittale, potrebbe risultare più conveniente per il contribuente trovare un accordo con il proprio cliente per la traslazione dell’IVA, piuttosto che instaurare un contenzioso con il fisco. Stante la neutralità dell’IVA nei rapporti tra imprese, l’accertamento si traduce praticamente in una semplice rettifica dell’imposta che ha gravato sull’operazione originaria: il cliente paga la maggiore IVA al contribuente accertato e la detrae dai propri versamenti all’erario.

Fonte: Sole 24 ore del 2012-02-06 pag. 1

Provvedimento: Decr. legge num. 1/2012