Se il sostituto opera la ritenuta ma non la versa, non vi è responsabilità solidale del percettore, altrimenti vi sarebbe duplicazione dell’imposta.
Secondo l’art. 35 DPR 602/1973 la responsabilità solidale si ha solo nel caso delle ritenute a titolo di imposta, sia per mancata effettuazione che per mancato versamento.
Pertanto vi è responsabilità solidale del percettore solo quando:
– la ritenuta è a titolo di imposta
– le ritenute non sono state né trattenute né versate (se fossero trattenute ma non versate non vi è responsabilità del percettore
– dopo che vi è stata l’iscrizione a ruolo del sostituto