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Divieto di compensazione in presenza di cartelle scadute

Dal 1° gennaio 2011 scatterà il divieto di compensazione in F24 in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo scaduti.

Siccome la norma non disciplina le situazioni relative a debiti scaduti prima del 1° gennaio 2011 (a differenza delle norme sui condoni 2001/2002, che consideravano esplicitamente il caso dei debiti scaduti prima della data di entrata in vigore della legge), si deve ritenere che la compensazione sia vietata anche in presenza di cartelle esattoriali notificate nel 2010 e per le quali al 1° gennaio 2011 siano scaduti i 60 giorni previsti per il pagamento. La sola notifica della cartella non è di per sé divieto di compensazione, dato che la legge cita esplicitamente i debiti scaduti.

Un altro dubbio riguarda le cartelle emesse ad esempio per l’IRAP: siccome la norma prevede il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti erariali scaduti, sembrerebbe che l’IRAP sia esclusa.

Infine – ma anche su questo aspetto la norma non è chiara – il divieto dovrebbe riguardare solo le iscrizioni a ruolo a titolo definitivo e non anche quelle a titolo provvisorio, effettuate in pendenza di giudizio.

Il divieto di compensazione vale anche per tutte le cartelle il cui termine di pagamento è scaduto prima del 1° gennaio 2011.

Per determinare il limite di 1500 euro occorre considerare:
– imposta
– sanzioni
– interessi
– aggi / compensi di riscossione
– diritti di notifica
– eventuali spese relative all’esecuzione sostenute dall’agente della riscossione

Fonte: Sole 24 ore del 09/11/2010 pag. 33

Provvedimento: Legge num. 78/2010