La valutazione dell’esistenza o meno di una struttura organizzata è compito esclusivo del giudice di merito. Il suo giudizio, se congruamente motivato, non è sindacabile da parte della Corte di Cassazione.
Per la presenza di una “autonoma organizzazione”, secondo la Cassazione, occorre che:
a) il professionista sia il responsabile dell’organizzazione e non risulti, quindi, inserito in organizzazioni altrui, oppure
b) impieghi beni strumentali in misura superiore al normale o si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
L’accertamento di tali circostanze compete al giudice di merito; la Cassazione si può pronunciare solo su questioni di legittimità (come, ad esempio, se il giudice di merito non dà adeguato conto dell’iter logico che lo porta ad una determinata conclusione – cfr. Cassazione 18704 del 13/8/2010).