Una società (istituto medico di diagnosi e cura, nel caso in questione) che svolge attività esente non ha diritto al rimborso per l’IVA non detratta a seguito dell’applicazione del pro-rata. Il pagamento dell’imposta, infatti, non ha natura di versamento di un tributo ma ha la veste di natura privatistica della rivalsa.
Inoltre la sesta direttiva Ce (art. 13 parte B lettera c) prevede l’esenzione IVA solo per la rivendita di beni acquistati senza poter detrarre l’IVA; l’acquisto di beni e servizi destinati allo svolgimento di un’attività esente IVA non possono godere a loro volta dell’esenzione, quindi l’istituto medico deve pagare l’IVA sulle fatture dei suoi fornitori.