La Corte di Cassazione conferma, come già espresso con la sentenza 2781/01, che i contributi previdenziali dei professionisti sono deducibili dal reddito professionale ai sensi dell’art. 54 TUIR e non come “contributi previdenziali obbligatori”. La somma pagata va quindi dedotta nel quadro RE e non nel quadro RP, con la conseguenza di essere deducibile anche ai fini IRAP e non solo ai fini IRPEF.
Anche in questo caso la Cassazione tratta della questione relativa ai contributi dei notai, che non sono calcolati in base al reddito dichiarato ai fini fiscali, ma si basano sugli onorari repertoriali.